E' costituita, a tempo indeterminato, l'Associazione Nazionale Italiana Per l'Automazione, "ANIPLA".
La sede centrale dell'associazione è fissata in Milano.
L'associazione, esclusa ogni finalità di lucro, si propone di promuovere e favorire in Italia la conoscenza, lo studio e l'applicazione dell'automazione, considerata nei suoi diversi aspetti: tecnologico, organizzativo, economico e sociale.
Per raggiungere tali scopi l'ANIPLA promuoverà riunioni, conferenze, congressi, pubblicazioni, attività formative: curerà la diffusione di notizie e di informazioni; favorirà ogni altra iniziativa atta a stimolare la ricerca e la diffusione della conoscenza e delle applicazioni dell'automazione; curerà la pubblicazione di un proprio periodico e di un bollettino telematico e stringerà rapporti di collaborazione con le associazioni affini italiane e straniere.
L'associazione è apolitica, aconfessionale ed estranea a qualsiasi questione attinente rapporti di lavoro.
L'associazione è organizzata sulla base di Sezioni territoriali, cui è lasciata la più ampia autonomia di attività, organizzazione ed amministrazione, nei limiti del presente Statuto e delle direttive di massima del Consiglio Generale.
Spettano però alla struttura centrale le attività ed iniziative di interesse generale e di carattere nazionale, salvo deleghe esecutive a Sezioni: fra esse in particolare la pubblicazione del periodico.
I limiti territoriali di competenza delle Sezioni corrispondono di norma a quelli di una regione, ma, quando risulti opportuno per il migliore svolgimento delle attività sociali, possono limitarsi ad una o più provincie o estendersi a più regioni limitrofe; sono comunque fissati, o modificati in base a delibera del Consiglio Generale dell'associazione.
L'associazione trae i mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi sociali: dalle quote annuali dei Soci; dai proventi di manifestazioni ed altre attività previste dall'art. 2; da eventuali oblazioni ed elargizioni che le pervengono a qualunque titolo, dagli eventuali interessi del Fondo patrimoniale.
La gestione economica ed il patrimonio della Struttura centrale e di ciascuna Sezione sono tenuti separati. Le entrate della Struttura centrale sono in particolare costituite: da una parte delle quote annuali dei Soci; da una parte, da stabilire di volta in volta, o dalla totalità dei proventi di manifestazioni ed altre attività a carattere nazionale; da eventuali oblazioni ed elargizioni, nella misura indicata da chi le dispone; dagli eventuali interessi del proprio Fondo patrimoniale.
L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
Sono previste le seguenti categorie di Soci:
La qualità di Socio effettivo, sostenitore o Junior si acquista, previa domanda dell'interessato ad una Sezione, per delibera del Consiglio Direttivo della Sezione, da esaminare entro 60 giorni dalla domanda. La Sezione di iscrizione deve essere quella cui territorialmente compete il luogo di residenza del Socio oppure quello ove egli svolge la sua attività prevalente. Soltanto nel caso che tali luoghi non competano ad alcuna Sezione, l'aspirante Socio può scegliere liberamente la Sezione a cui presentare la domanda di ammissione.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; sono fatti salvi i casi di scioglimento del rapporto previsti dal presente Statuto.
Un Socio individuale non può essere iscritto a più di una Sezione, mentre i Soci collettivi possono essere iscritti a più di una Sezione, godendo dei relativi diritti ed obbligandosi ai relativi doveri in ciascuna di esse.
Il cambio di categoria si effettua a domanda dell'interessato, per delibera del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza, salva l'automaticità del passaggio da junior ad effettivo individuale al compimento del 26° anno.
Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione, e in particolare non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale. La quota non è rivalutabile.
Il Consiglio Direttivo della Sezione può delegare ad una commissione di suoi membri la delibera delle ammissioni, che deve in tal caso essere successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo.
Il rifiuto di ammissione deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo della Sezione e ratificato dal Presidente Nazionale o da una commissione da lui delegata.
Le Sezioni devono dare comunicazione al Presidente Nazionale, entro 30 giorni, delle delibere di ammissione o di rifiuto di ammissione di Soci. In attesa della delibera che li riguarda, gli aspiranti Soci individuali che abbiano versato la quota sociale possono godere dei diritti dei Soci, escluso quello di voto. La notifica dell'eventuale rifiuto di ammissione estingue immediatamente tale godimento; la quota versata viene in tal caso restituita integralmente, senza interessi.
I Soci collettivi sono rappresentati, nei rapporti con l'associazione ed in particolare nelle votazioni e nell'invio di corrispondenza, da una persona a ciò espressamente delegata. Essa può essere sostituita a richiesta del Socio.
La qualità di Socio onorario viene conferita dal Consiglio Generale dell'associazione, su proposta scritta e motivata di uno o più consiglieri. La relativa delibera viene presa con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Generale. Ciascun Socio onorario verrà iscritto nei ruoli di una sola Sezione, che indicherà egli stesso.
Tutti i Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il regolamento generale e quello della Sezione di appartenenza, nonchè le altre disposizioni emesse per disciplinare le attività sociali.
In caso di conflitto lo Statuto prevale sui Regolamenti e il Regolamento generale su quelli delle Sezioni; Statuto e Regolamento prevalgono sulle altre disposizioni.
Tutti i Soci, esclusi gli onorari, sono tenuti a versare alla Sezione di appartenenza una quota annua, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo della Sezione e comprende una quota di pertinenza della Sede Centrale, il cui importo è preventivamente fissato dal Consiglio Generale dell'associazione.
La quota annua ha misura diversa secondo la categoria. La quota dei Soci effettivi collettivi sarà fissata dal Consiglio Direttivo di Sezione ma dovrà essere non inferiore a cinque volte quella degli effettivi individuali; quella dei sostenitori potrà avere misure diverse e sarà comunque non inferiore al triplo di quella dei corrispondenti effettivi; quella degli Juniores non potrà essere superiore alla metà di quella degli effettivi individuali. Uguali proporzioni valgono per le parti di pertinenza della struttura centrale.
Un Socio collettivo può impegnarsi a versare più di una quota presso una determinata Sezione e, in funzione della sua articolazione organizzativa, delegare un diverso rappresentante per ciascuna quota.
Tutti i Soci in regola col versamento della quota, se ad essa tenuti, hanno diritto:
I Soci collettivi partecipano all'assemblea nella persona dei loro Rappresentanti.
Sono designabili a membri del Consiglio Generale ed eleggibili a membri dei Consigli Direttivi di Sezione e dei collegi dei Revisori tutti i Soci effettivi individuali sostenitori individuali e onorari, i Rappresentanti dei Soci collettivi (effettivi e sostenitori); sono inoltre designabili a membri del Consiglio Generale ed eleggibili a membri dei consigli Direttivi di Sezione i Soci Juniores maggiorenni.
Per il godimento dei diritti indicati in b), c), d), i Soci collettivi possono designare di volta in volta fino a cinque persone, facenti parte del proprio organico, per ogni quota sottoscritta.
E' facoltà di ciascuna Sezione consentire, ai Soci di altre Sezioni a condizioni stabilite di volta in volta, la partecipazione alle proprie manifestazioni, la frequenza della propria sede ed il godimento di altri benefici.
La qualità di Socio si perde:
Tutte le cariche hanno durata biennale, coincidente per gli organi centrali e quelli delle Sezioni, e scadono alla fine dell'anno solare successivo a quello di nomina. Le funzioni vengono tuttavia in tal caso mantenute per l'ordinaria amministrazione, fino alle nuove nomine.
Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite.
Gli amministratori centrali a tutti gli effetti di legge, sono esenti da responsabilità per atti compiuti da Organi delle Sezioni o da Soci, quando non consti per iscritto il loro consenso agli atti stessi.
analoga esenzione di responsabilità si applica agli amministratori delle Sezioni nei confronti dei Soci.
I Soci eletti e designati ad una carica sociale devono manifestare per iscritto la loro accettazione entro i quindici giorni successivi alla comunicazione oppure, quando ciò sia applicabile, dichiarare l'accettazione nel corso della riunione nella quale è avvenuta l'elezione. In caso di rifiuto o qualora trascorrano trenta giorni dalla comunicazione senza che sia ottenuta l'accettazione:
Nelle votazioni degli organi collegiali centrali e di Sezione i membri di tali organi, siano essi Soci o rappresentanti di Soci collettivi, hanno identico diritto di voto. Salvo diversa disposizione, le delibere sono adottate a maggioranza di voti, con prevalenza, in caso di parità, del Presidente.
Nelle votazioni delle assemblee e degli Organi Collegiali che riguardino a qualsiasi titolo persone fisiche è prescritto il voto segreto.
La sostituzione del Rappresentante di un Socio collettivo, da parte del Socio stesso, non dà luogo al diritto di trasferimento della carica eventualmente tenuta dal Rappresentante uscente. La caricadiviene vacante all'atto della sostituzione e si applicano le procedure stabilite dall'art. 15.
Gli organi centrali dell'associazione sono:
L'assemblea Generale è formata dalla totalità dei Soci individuali e juniores in regola con i pagamenti, dei Soci onorari e dei Rappresentanti dei Soci collettivi in regola con i pagamenti.
I soci possono intervenire anche per delega che può essere conferita per iscritto esclusivamente ad altri soci, con il massimo di dieci deleghe per socio.
Spettano all'assemblea Generale: l'approvazione della relazione del Consiglio Generale sull'andamento dell'associazione; l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione; la nomina del collegio dei Revisori Nazionali; l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale della Associazione; la deliberazione su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Generale.
L'assemblea Generale è convocata: in sede ordinaria, almeno una volta all'anno e di norma entro aprile, dal Presidente Nazionale per l'approvazione della relazione e dei bilanci e l'elezione del collegio dei Revisori Nazionali; in sede straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta al Presidente Nazionale da parte di un numero di Soci tale da rappresentare almeno il dieci per cento dei voti spettanti alla totalità dei Soci in regola.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunine nonchè l'ordine del giorno e può essere pubblicato sulla rivista dell’associazione, sul bollettino telematico con venti giorni di anticipo sulla data della riunione o può essere inviato personalmente ai Soci per lettera ordinaria almeno venti giorni prima della data della riunione; l'avviso deve essere inoltre affisso, entro lo stesso termine, presso tutte le Sezioni.
L'assemblea Generale è validamente costituita, in sede ordinaria e straordinaria qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza di voti, eccettuati i casi di modifica dello Statuto, del Regolamento e dello scioglimento dell'associazione.
Per l'approvazione di modifiche dello Statuto è richiesto il favore di tre quarti dei voti corrispondenti ai partecipanti alla votazione; per l'approvazione dello scioglimento dell'associazione è richiesto il favore di tre quarti dei voti corrispondenti alla totalità dei Soci in regola.
Le delibere assembleari rimangono depositate nella sede dell’associazione.
CANCELLATO
Il Consiglio Generale è composto dai Presidenti delle Sezioni e da un numero variabile di altri membri designati dalle singole Sezioni in misura proporzionale al numero dei voti corrispondenti alla totalità dei rispettivi iscritti, secondo le norme fissate dal Regolamento Generale.
Del Consiglio Generale fa anche parte di diritto il Presidente Nazionale uscente.
Il Consiglio Generale ha tutti i poteri di gestione dell'associazione e in particolare:
Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente Nazionale o, in sua vece, dal Vice Presidente vicario, tutte le volte che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta per semestre quando siano da prendere deliberazioni di competenza del Consiglio Generale o quando ne sia fatta richiesta sritta da un quarto dei suoi membri o dal collegio dei Revisori Nazionali. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno e deve essere spedito personalmente ai Consiglieri per lettera raccomandata o fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione.
E' consentita la delega, da provarsi per iscritto, nei confronti di altro Consigliere. Ciascun Consigliere non può essere portatore di più di tre deleghe.
La riunione del Consiglio Generale è valida con la presenza, anche per delega, di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica.
I membri del Consiglio Generale il cui titolo di appartenenza al Consiglio Generale stesso sia scaduto da oltre sei mesi, senza che la relativa Sezione abbia provveduto al rinnovo, partecipano alle riunioni senza diritto di voto, purchè risultino ancora Soci in regola. Le relative cariche restano vacanti fino al regolare rinnovo.
Il Consiglio Generale, fermo restando l'obbligo di convocazione della riunione almeno una volta per semestre può deliberare anche mediante referendum, le cui procedure sono stabilite dal Regolamento Generale. Per la validità del referendum, per le maggioranze richieste per le delibere e per le prescrizioni di voto segreto, si applica comunque quanto stabilito per le riunioni.
La Giunta Esecutiva Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali, dal Presidente Nazionale uscente e dai tre membri del Consiglio Generale eletti a norma dell'art. 21.
alla Giunta Esecutiva Nazionale spettano gli atti di ordinaria amministrazione, in accordo alle direttive impartite dal Consiglio; in particolare ad esso spettano le azioni di assistenza, promozione e controllo delle attività delle Sezioni e di sollecito degli adempimenti di loro pertinenza.
La Giunta Esecutiva Nazionale si riunisce senza particolari formalità di convocazione, ad iniziativa del Presidente Nazionale o di altro membro a ciò delegato. Essa delibera validamente con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.
Il Presidente Nazionale:
Il Presidente Nazionale è coadiuvato, nel disimpegno del suo mandato, dai Vice Presidenti. In caso di sua assenza o suo impedimento, egli viene sostituito pro tempore dal Vice Presidente Nazionale vicario. Il Presidente Nazionale non è rieleggibile per i due bienni successivi a quello di mandato. Nel biennio successivo a quello di mandato è membro di diritto del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva Nazionale.
Il Segretario Nazionale ha funzioni di coordinamento dell'associazione e in particolare:
E' facoltà del Consiglio Generale non eleggere il Segretario Nazionale tra i suoi membri ma assegnare tale incarico a persona esterna al Consiglio Generale stesso, fissandone la retribuzione. Il Segretario Nazionale così nominato partecipa di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale e, su invito del Presidente Nazionale, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale.
La revoca e la sostituzione del Segretario Nazionale non elettivo spetta al Consiglio Generale.
Il Tesoriere Nazionale:
Le modalità di deposito e di movimento del denaro sono definite dal Regolamento Generale.
Il Collegio Nazionale dei Revisori è composto da due membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'assemblea Generale e ha il compito di vigilare sulla regolare gestione dell'associazione.
I Revisori nominano tra loro un Presidente del Collegio, subito dopo l'elezione.
Essi possono intervenire, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Generale, alle quali devono essere regolarmente convocati.
Il Collegio Nazionale dei Revisori deve in particolare:
Il Collegio Nazionale dei Revisori può consultare i Collegi dei Revisori delle Sezioni per quanto di competenza di ciascuno di essi.
Il bilancio dell’associazione Nazionale riguarda le sole attività della sede centrale e non congloba i bilanci delle Sezioni.
Ogni anno deve essere redatto a cura del Tesoriere Nazionale il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale, esso è sottoposto al Collegio Nazionale dei Revisori, almeno 20 giorni prima della data dell’assemblea chiamata ad approvarlo.
L’assemblea per l’ approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Se particolari esigenze lo richiedono, può essere convocata entro 6 mesi.
Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione.
Successivamente all’approvazione da parte dell’assemblea, il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede nei 30 giorni successivi alla data dell’assemblea che ha deliberato l’approvazione.
all’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Per costituire una Sezione dell'associazione occorre una domanda scritta, indirizzata al Presidente Nazionale, di almeno venti Soci o persone che, non essendo Soci, dichiarino di conoscere ed accettare senza riserve il presente Statuto.
La domanda deve essere corredata:
La Sezione è regolata dalle norme applicabili del presente Statuto e del Regolamento Generale nonchè dal Regolamento della Sezione stessa, in questo ordine di priorità.
Entro sei mesi dalla costituzione deve essere convocata l'assemblea della Sezione per la regolare elezione delle cariche sociali.
In deroga all'art. 13 le cariche sociali di una nuova Sezione vengono prorogate fino alla fine del successivo biennio se, allo scadere di quelle della Sede centrale, non sono trascorsi più di dodici mesi dalle prime elezioni della Sezione.
Le modifiche del Regolamento di una Sezione devono essere approvate dall'assemblea della Sezione, come prescritto dall'art. 35 e, verificatane l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale, vengono omologate dal Consiglio Generale dell'associazione.
Le modifiche di competenza territoriale non possono essere proposte all'assemblea della Sezione senza una preventiva approvazione del Consiglio Generale dell'associazione che, qualora la modifica comporti ripercussioni sulle competenze di altre Sezioni, esaminerà i pareri formulati per iscritto dai Presidenti di tali Sezioni.
Lo scioglimento di una Sezione e la destinazione del suo patrimonio vengono deliberati contestualmente dall'assemblea della Sezione, secondo le disposizioni dell'art. 35. La delibera deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio Generale dell'associazione che dovrà in particolare verificare la rispondenza della destinazione del patrimonio alle finalità sociali.
Lo scioglimento della Sezione e la destinazione del suo patrimonio possono inoltre essere deliberate dal Consiglio Generale dell'associazione, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, quando il numero dei Soci in regola della Sezione sia divenuto inferiore a cinque per almeno due esercizi.
Il patrimonio della Sezione può essere attribuito solamente alla struttura centrale della associazione o ad altra Sezione.
Lo scioglimento della Sezione viene dichiarato dal Presidente Nazionale immediatamente dopo la delibera. Egli nomina contestualmente gli eventuali liquidatori.
Gli Organi di ciascuna Sezione dell'associazione sono:
ad essi può aggiungersi, per eventuale disposizione del Regolamento di Sezione, una Giunta Esecutiva cui siano delegati dal Consiglio Direttivo poteri esecutivi.
L'assemblea di Sezione è formata dalla totalità dei Soci individuali e juniores in regola con i pagamenti, dei Soci onorari e dei Rappresentanti dei Soci collettivi, iscritti alla Sezione e in regola con i pagamenti. I soci possono intervenire anche per delega che può essere conferita per iscritto esclusivamente ad altri soci, con il massimo di 10 deleghe per socio.
Spettano all'assemblea di Sezione:
L'assemblea di Sezione è convocata dal Presidente della Sezione: in sede ordinaria almeno una volta all'anno e di norma entro marzo, per l'approvazione della relazione e dei bilanci e, ad anni alterni, per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori; in sede straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta al Presidente della Sezione da parte di un numero di Soci tale da rappresentare almeno il dieci per cento dei voti spettanti alla totalità dei Soci in regola.
L'assemblea di Sezione può inoltre essere convocata in sede straordinaria dal Presidente Nazionale, su mandato del Consiglio Generale, qualora si siano riscontrate importanti inadempienze da parte del Consiglio Direttivo della Sezione, rispetto a quanto enunciato all'art. 30.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunine nonchè l'ordine del giorno e può essere pubblicato sulla rivista dell’associazione, sul bollettino telematico dell’ associazione con venti giorni di anticipo sulla data della riunione o può essere nviato personalmente ai Soci per lettera ordinaria almeno venti giorni prima della data della riunione; l'avviso deve essere inoltre affisso, entro lo stesso termine, presso la sede della Sezione ed inviato al Presidente Nazionale. Questi, o un suo delegato, può partecipare all'assemblea senza diritto di voto.
L'assemblea di Sezione è validamente costituita, in sede ordinaria e straordinaria, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza di voti, eccettuati i casi di cui al comma successivo.
Per l'approvazione di modifiche del Regolamento è richiesto il favore dei tre quarti dei voti corrispondenti ai partecipanti alla votazione, per l'approvazione dello scioglimento della Sezione è richiesto il favore di tre quarti dei voti corrispondenti alla totalità dei Soci in regola.
E' consentita la delega al voto, alle condizioni stabilite all'art. 19.
CANCELLATO
Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto di un numero dispari di membri, fissato dal Regolamento di ciascuna Sezione in misura non inferiore a cinque né superiore a ventinove. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea eccetto il Presidente di Sezione uscente, che fa parte di diritto.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione della Sezione e in particolare:
Il Consiglio Direttivo di Sezione è convocato dal Presidente o, in sua vece, da un Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque: almeno una volta per trimestre, quando siano da prendere deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo di Sezione o quando ne sia fatta richiesta scritta da un quarto dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori.
Per l'avviso di convocazione e la validità della riunione valgono le norme dell'art. 21.
E' consentita la delega, da provarsi per iscritto, nei confronti di altro Consigliere. Ciascun consigliere non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a un quinto del numero dei Consiglieri.
I Consiglieri che, senza grave motivo e senza essersi fatti rappresentare, siano risultati assenti a più del cinquanta per cento delle sedute del Consiglio Direttivo, non possono essere proposti come consiglieri per il biennio successivo, a meno che non siano cambiate le condizioni che hanno determinato le assenze.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo di una Sezione si dimetta dalla carica o decada da essa per qualsiasi motivo, egli viene sostituito, fino alla naturale scadenza dell'Organo, dal primo dei non eletti nella relativa votazione, purchè in essa abbia riportato almeno il cinque per cento dei voti.
Nel caso che ciò sia impossibile il Consiglio Direttivo della Sezione procede a cooptazione su proposta del Presidente della Sezione.
Il membro subentrante non acquisisce le altre eventuali cariche tenute dal Consigliere uscente nell'ambito e in delega della Sezione. Per esse il consiglio darà luogo a nuove elezioni.
Qualora la cooptazione a membri del Consiglio Direttivo della Sezione raggiunga, nel biennio, un numero corrispondente a un terzo dei membri, l'eventuale successiva vacanza deve dare luogo al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo mediante elezioni.
Il Presidente della Sezione:
Il Presidente della Sezione è coadiuvato nel disimpegno del suo mandato dal Vice Presidente o da due Vice Presidenti in conformità al Regolamento della Sezione.
Il Presidente della Sezione non è rieleggibile per il biennio successivo a quello del mandato, esclusi casi eccezionali determinati da particolari situazioni contingenti, nei quali il Consiglio Generale può autorizzare, su proposta ampiamente motivata del Consiglio Direttivo della Sezione interessata, la rieleggibilità per un solo biennio.
Il Segretario della Sezione ha funzioni di coordinamento della Sezione stessa ed in particolare:
E' facoltà del Consiglio Direttivo di Sezione nominare il Segretario della Sezione con procedura non elettiva e con normativa analoga a quella fissata dall'art. 26 per il Segretario Nazionale.
Il Tesoriere della Sezione:
Le modalità di deposito e di movimento del denaro sono definite dal Regolamento della Sezione.
Il Consiglio dei Revisori della Sezione è composto da due membri effettivi ed uno o due supplenti come stabilito dal Regolamento della Sezione. E' eletto all'assemblea della Sezione ed ha il compito di vigilare sulla regolare gestione della Sezione. I Revisori nominano tra loro un Presidente del Collegio, subito dopo l'elezione. Essi possono intervenire, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione, alle quali devono essere regolarmente convocati.
Il Collegio dei Revisori della Sezione deve in particolare:
Ogni anno deve essere redatto a cura del Tesoriere della Sezione il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, esso è sottoposto al Collegio dei Revisori della Sezione, almeno 20 giorni prima della data dell’ assemblea chiamata ad approvarlo.
L’assemblea per l’ approvazione del bilancio deve essere convocata entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Se particolari esigenze lo richiedono, può essere convocata entro 6 mesi.
Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione.
Successivamente all’approvazione da parte dell’assemblea, il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede nei 30 giorni successivi alla data dell’assemblea che ha deliberato l’approvazione.
alla Sezione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La proposta di scioglimento dell'associazione sarà posta all'ordine del giorno di un'assemblea straordinaria da tenersi per mezzo di referendum, a seguito di delibera del Consiglio Generale adottata con la maggioranza assoluta dei voti, oppure di richiesta avanzata per iscritto da almeno un quarto dei Soci in regola.
Lo scioglimento è deliberato conformemente a quanto stabilito dagli artt. 19 e 20.
In caso di scioglimento dell'associazione, le Sezioni si intendono sciolte contestualmente.
In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 L. 662/96 e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.